11.05.07

Il Promotore Finanziario di fronte alla problematica previdenziale del Cliente nella trattativa.

Pubblicato su Caratterizzazione Blog a 9:43 pm di Domenico Attardi

Come ho più volte riferito, fino al 2002 ho lavorato per più di 15 anni come Formatore Previdenziale per la Rete di Vendita di un prestigioso Gruppo assicurativo/finanziario europeo. Il contatto nell’intero periodo considerato complessivamente con oltre 20 mila Promotori Finanziari che seguivo quotidianamente anche per monitorare i risultati produttivi del corretto utilizzo di appositi strumenti di lavoro “previdenziali” da me realizzati nell’ambito di una mia tecnica di vendita dei prodotti finanziari ed assicurativi (eloquentemente denominata “marketing previdenziale”), mi consente di riferire documentatamente i risultati di un mio studio sul tema odierno, basato su di una imponente casistica, e di esporre alcune considerazioni statistiche sullo stato dei fatti (che definisco come “la tradizione”) e su di un percorso innovativo che da qualche mese viene imboccato da sempre più numerosi Consulenti, e che senza dubbio costituirà la via maestra della Consulenza effettivamente a 360° , ovvero quello della Consulenza Finanziaria Indipendente. a) nel corso della trattativa, la esistenza di una problematica previdenziale complessa (pluri-contribuzione, proiezione del livello della copertura pensionistica attesa, cumulo-pensione/reddito, regolarizzazione diverse posizioni assicurative) , è riferita al Promotore Finanziario in modo drammaticamente consapevole nell’80% dei casi, da parte di Clienti che hanno superato il 50° anno di età e che hanno maturato più di 30 anni di contribuzione effettiva, e che tale problematica non hanno ancora risolto, per le motivazioni più varie.

Questi soggetti non si “accontentano” di ricevere dal Promotore Finanziario delle indicazioni approssimative, parziali e provvisorie sotto specie di misura del gap futuro pensione/retribuzione, rilasciate dal solito software di calcolo rapido pensionistico, in dotazione del Promotore Finanziario, dando per scontato che sia aggiornato e quindi affidabile, perchè convinti della esigenza di non differire ulteriormente la soluzione di questa problematica e chiedono che essa questione venga affrontata e finalmente risolta in occasione e contestualmente alla operazione di pianificazione finanziaria (di cui essa questione fa parte) che - per la prima volta - assesterà presente e futuro sia del Cliente che della sua famiglia.

A questo punto nella stragrande maggioranza dei casi, nel Promotore Finanziario tradizionale - (specie ove costui non possa vantare un retroterra culturale di specifica preparazione sulla materia previdenza e/o che non disponga di strumenti di lavoro affidabili, e/o che probabilmente non sa che per risolvere il problema, è sufficiente far redigere da un Consulente Previdenziale una apposita relazione di consulenza (tempo impiegato 10 giorni a fronte di un compenso di 200 euro circa) - scatta il cosiddetto “principio di autodifesa” basato su tre considerazioni/principi essenziali: a) la materia previdenziale è roba di specialisti e pertanto è avulsa dalla propria competenza specifica b) non è assolutamente il caso di assumersi personalmente l’ onere suddetto, che sarebbe da imputare invece invece alla Casa Mandante tra le spese della produzione c) è escluso addebitare al Cliente la spesa suddetta, posto che costui è convinto della gratuità complessiva della operazione di consulenza espressa nella trattativa (non sono ancora venuti a galla i cosiddetti costi occulti …..). Il risultato è invariabilmente quello di glissare e rinviare ad altra sede e ad altro momento la soluzione della questione, che rimane quindi ancora in piedi, checchè ne dica e ne pensi il malcapitato Cliente.

Il Consulente Finanziario Indipendente (che si fa pagare a parcella la propria consulenza che è prestata effettivamente a 360°) non ha alcuna remora di condividere con il Cliente la necessità e la utilità di una immediata perizia previdenziale, comunicandone i costi ed i tempi di attesa. Il quale ultimo accetta volentieri di assumersene l’onere, non solo perchè l’annosa questione delle pendenze pensionistico/previdenziali avrà finalmente coronamento e termine, ma anche perchè si rende conto che l’ operazione verità frutterà ulteriori preziosi elementi che entreranno tra quelli alla base della complessiva proposta di intervento assicurativo/finanziario in favore del Cliente, che sarà pertanto più adeguata e più giusta. C’è da scommettere che il Cliente conserverà gelosamente la “relazione di consulenza” tra le proprie carte non fosse altro perchè obiettivamente assai difficile da ottenere nell’odierno mercato della consulenza.

b) nel restante 20% della Clientela , si tratta di soggetti mono-contributivi o lontani anagraficamente ed assicurativamente dal pensionamento anticipato, oppure che non offrono problematiche di particolare complessità. In queste ipotesi il Consulente tradizionale si limita ad invitare genericamente il Cliente a seguire attentamente l’evoluzione della normativa previdenziale e di categoria , dopo aver solennemente affermato che il lunghissimo lasso di tempo che separa il Cliente dalla pensione porta ad escludere ogni affidabilità ed utilità pratica delle eventuali proiezioni del livello delle coperture pensionistiche attese.

Il Consulente Finanziario Indipendente va al di là del generico invito di cui sopra, ma sposta la sua attenzione su due settori vicini al vissuto del Cliente medesimo: l’ambiente di lavoro (ove i Colleghi di lavoro probabilmente presentano una problematica previdenziale potenzialmente intricata e complesssa) e l’ambiente familiare (ove non si esclude che coniuge e figli possono presentare problematiche previdenziali , potenzialmente in grado di dar luogo ad interventi di consulenza specifica esterna).

Non è chi non veda come il Consulente Indipendente si stia precostituendo le premesse per ulteriori occasioni di incontro e di lavoro da cui possono derivare risultati che non erano mai stati messi in conto ed in previsione prima.

Per concludere, non v’è alcun dubbio che molti condivideranno che il comportamento omissivo del Consulente Finanziario tradizionale quale qui sopra descritto sia:

  • estremamente dannoso agli interessi del Cliente perchè non fa rientrare nelle operazioni di pianificazione finanziaria la soluzione della problematica previdenziale del Cliente, con il risultato di prospettare un grado di copertura pensionistica lacunoso e parziale perchè una serie di realtà contributive, lavorative, assicurative non sono state esaminate e inserite nel processo in corso.
  • estremamente dannoso agli interessi del Promotore Finanziario stesso perchè non trasforma in occasione di lavoro una problematica che angustia il Cliente e di cui attende la soluzione


  • contrario all’etica professionale in quanto contraddice alla mission (strombazzata) del Consulente globale a 360° , posto che nelle operazioni di pianificazione finanziaria si lascia consapevolmente irrisolta una questione che riveste una importanza vitale per il presente e per il futuro del Cliente.

E tale comportamento va condannato nell’esclusivo e primario vantaggio del Cliente, al di là ed al di sopra di qualsiasi conflitto di interesse.

Domenico Attardi


10.26.07

Il riscatto della laurea : problemi di opportunità e di convenienza.

Pubblicato su Campagna Controllo e Prevenzione Diritti Previdenziali, Notizie Utili, Osservatorio previdenziale, Prodotti, Relazioni di Consulenza Previdenziale a 7:58 pm di Domenico Attardi

La questione, assai frequente, viene qui affrontata nell’ambito della Campagna di controllo e di prevenzione dei diritti previdenziali tuttora in corso, che sta ovunque riscuotendo una straordinaria adesione.
La prima (ed unica) cosa che attualmente si cerca di conoscere è l’ammontare della somma da pagare: si inoltra una formale domanda all’INPS specificando se si intende riscattare tutto od in parte il periodo degli studi universitari, allegando il certificato rilasciato dall’Università che attesti il conseguimento del diploma di laurea e gli anni in cui si è effettivamente svolto il corso legale di studi, oltre al mod. 01M/sost che attesta la retribuzione percepita al momento della domanda. Per i lavoratori autonomi, è sufficiente un estratto conto assicurativo aggiornato completato dalle dichiarazioni fiscali degli anni non riportati su tale documento. L’Inps risponde mediamente dopo un periodo di attesa che va dai 6 ai 15 mesi. E’ a questo punto che l’interessato si domanda se l’operazione-riscatto è conveniente per i suoi interessi o meno, in relazione alla personale sua situazione assicurativa. E’ appena il caso di ribadire che in proposito, non si può avere una risposta su due piedi e soprattutto non si può fornire nessuna risposta se non dopo un approfondito esame della complessiva situazione del soggetto. E questo esame, completo e complesso, è in grado di effettuarlo solo un Consulente Previdenziale attraverso una specifica relazione di consulenza altamente specializzata (per ulteriori dettagli, vedi riquadro a destra).. Si deve infatti sapere che la opportunità (la proficuità,la convenienza economica, la utilità insomma) dell’operazione dipende direttamente da molti fattori che sono in grado di influenzarla pesantemente determinandone quindi il giudizio nel bene e e nel male : l’età del soggetto (si paga di più se si è avanti con gli anni), l’entità della contribuzione maturata (che fa incrementare il coeffciente attuariale), il livello della retribuzione media degli ultimi 5 anni (per un lavoratore dipendente) che salgono a 10 per i lavoratori autonomi, l’inizio della attività lavorativa (gli anni riscattati non valgono ai fini della pensione di anzianità per chi ha iniziato a lavorare dopo il 1995), il numero degli anni di università che si intende riscattare (più si riscatta e più si deve pagare), lo status della normativa di riferimento ad oggi e le previsioni di una eventuale riforma (in pejus) del sistema, la misura della detraibilità fiscale di tale importo, e chi più ne ha più ne metta. Normalmente il Consulente impiega un paio di settimane per stilare la “relazione” che risolve alla radice il problema, ed i costi sono relativamente modesti, oscillando tra i 150 ed i 200 euro. Ma entriamo finalmente nel merito della questione, rivelando che per determinare l’onere del riscatto, si parte dal ” maturato pensionistico alla data della domanda” ovvero dall’importo della quota di pensione (ancorchè non percepibile) cui hanno dato luogo i contributi versati a quel momento. Ammettiamo che il conteggio eseguito, accerti che si tratta di euro 11.896,49 annui lordi. Si rifà lo stesso conteggio aggiungendo ai contributi effettivamente maturati, il periodo degli studi universitari che si intende riscattare, e si ottiene la misura del maturato pensionistico “dopo l’operazione”. Ammettiamo che il conteggio accerti che si tratti di euro 14.322,77 annui lordi. Dalla differenza dei due valori si desume il cosiddetto “incremento pensionistico” dopo l’operazione, ovvero euro 2.426,28 annui lordi. . Un apposito decreto del Ministro del lavoro (del 19 febbraio 1981, in G.U n° 129 del 13/5/1981 contenente le tabelle per il calcolo della riserva matematica nei trattamenti di pensione), ci fornisce il cosiddetto coefficiente attuariale, attraverso la intersezione della età relativa al richiedente con il numero degli anni di contribuzione maturata, incrementati da quelli da riscattare.
Esistono diverse Sezioni Tabellari, a seconda che il soggetto sia maschio o femmina,che abbia più o meno di 15 anni di contributi, sia vedovo o superstite inabile. Ammettiamo che il nostro soggetto abbia 54 ed abbia maturato complessivamente 30 anni di contributi (ovvero 26 anni effettivi + i 4 che vuole riscattare) : l’intersezione tra i due elementi ci dà il valore di 15,9958.
Si applica all’ importo già definito “incremento del maturato pensionistico” ( determinato in euro 2.426,2 8) il coefficiente di cui s’è detto e si ottiene la somma da pagare anche in 60 rate mensili, come dal seguente conteggio (euro 2.426,28 x 15,9958 = euro 38.810,28 corrispondenti a 75.147.199 delle vecchie lire (una bella sommetta, non c’è che dire).
Dopo aver percorso la prima parte (assai facile ed agevole) di un cammino invece tortuoso ed intricato, torniamo a bomba per sgomberare in via definitiva ed in modo assoluto, il campo dagli equivoci, affermando senza tema di smentite che:
a) l’operazione non serve ad incrementare il livello della pensione (l’aumento che ne deriva non è significativo ed esistono più vantaggiose soluzioni finanziarie alternative). Al riguardo, il discorso sui costi/benefici non può non partire dal momento in cui si va in pensione, data che quindi va individuata con certezza assoluta in base alla legislazione vigente. Le domande cui bisognerà dare risposta sono le seguenti : quanti anni mi ocorrono per ammortizzare i costi da sostenere ed a partire da quale anno registrerò i benefici ed i vantaggi della operazione? La prima risposta può essere grossso modo indicativamente suggerita dal coefficiente attuariale stesso. La seconda è invece più certa: dal momento del pensionamento. Nell’esempio di cui sopra, il nostro soggetto impiegherà 15 anni per recuperare il lieve incremento ottenuto dal riscatto effettuato e comunque, il primo di questi anni sarà quello del suo pensionamento (di vecchiaia o di anzianità).
b) l’operazione ha un senso ed una sua convenienza ove riassuma il triplice vantaggio di anticipare il momento della pensione, di lucrare il più a lungo possibile tutti i vantaggi della situazione lavoro/pensione, e di cominciare ad incassare il lieve incremento pensionistico prima del canonico momento del pensionamento di vecchiaia.
Ciò posto e premesso, dobbiamo precisare che la procedura di calcolo è sempre quella sopraindicata,ma le tabelle ministeriali per la determinazione degli oneri da sostenere sono diverse a seconda che trattisi di lavoratore dipendente, da lavoratore autonomo o da libero professionista: naturalmente i costi varieranno in dipendenza dei coefficienti in esse esposti che crescono in misura esponenziale man mano che dal lavoro dipendente si veleggia verso il lavoro autonomo o quello libero-professionale. Se ci domandiamo come si dovrà operare nella fattispecie, ecco come si imposta la questione:

Soggetto di anni 55 in possesso di 36 anni di effettiva contribuzione, in pensione di vecchiaia solo fra 5 anni. Effettua un lavoro pesante per la sua salute,ma ha intenzione di “tirare avanti” fino a 60 anni quando avrà maturato il dirittto alla pensione di vecchiaia. E’ pronto a dimettersi per gestire con un suo familiare un negozio di generi alimentari, con iscrizione obbligatoria alla gestione Speciale Commercianti INPS, ma non ce la può fare senza lo stipendio.
Il parere dell’esperto è favorevole alla operazione sulla base della seguenti considerazioni. Con il riscatto di 4 anni di studi universitari, ed il pagamento immediato di euro 38.810 il soggetto va immediatamente in pensione di anzianità con 40 anni di contributi a prescindere dalla sua età anagrafica. Per i prossimi anni potrà svolgere la sua attività di lavoro autonomo intascando anche la pensione. Al compimento del 65° anno di età la pensione verrà supplementata sulla base della contribuzione da lavoro autonomo versata sino a quel momento. La contribuzione versata per il riscatto verrà di fatto “recuperata” dopo 2/3 anni sotto forma di rate di pensione, nel mentre da subito si lucrerà il beneficio della doppia entrata reddito/pensione, con enorme vantaggio anche dello stato psico-fisico del soggetto.

Attardi Domenico


10.21.07

Il Promotore Finanziario , le informazioni “previdenziali” al Cliente, ed il ruolo degli Ordini Professionali.

Pubblicato su Istruzioni utilizzo prodotti, Prodotti, Relazioni di Consulenza Previdenziale a 3:01 pm di Domenico Attardi

In linea generale, una quota consistente dei Clienti più “in” di un Consulente Finanziario, è rappresentata dai Liberi professionisti (avvocati, ingegneri,commercialisti,ecc.), iscritti alle rispettive Casse privatizzate di Previdenza.
Nel corso della trattativa, il Cliente riceve normalmente delle informazioni relative “anche”al suo presente ed al suo futuro previdenziale, ovvero alla entità del “maturato pensionistico ancorchè non percepibile” e soprattutto alla “misura delle coperture pensionistiche attese a normativa vigente” (inclusa la indicazione della data del possibile pensionamento).
A tal fine il Consulente utilizza un software di calcolo rapido pensionistico, ricevuto in dotazione da parte della Mandante, che - a seguito della imputazione di taluni dati anagrafici,lavorativi,contributivi,reddituali e di ipotetici tassi di incremento reddituale e di rendimento - rilascia uno speciale documento contenente appunto gli elementi suddetti i quali - alla fine - entrano a buon diritto a far parte della proposta di soluzione globale delle esigenze e della problematica del Cliente stesso.
Per personale esperienza. non è affatto raro riscontrare come gli aggiornamenti normativi di tali strumenti di lavoro non siano tempestivi e - soprattutto - che le procedure matematiche di cui sono costuiti si discostano dal doveroso rigore scientifico e che quindi poco o nulla abbiano a che fare con la previdenza e la matematica attuariale. Ed allora, specie ove i dati pensionistici forniti dal Consulente siano (o sembrano) modesti ed ingiustificati, il Cliente è portato a diffidarne ed a verificarne la attendibilità. E lo fa agevolmente, posto che presso il proprio Ordine Professionale siede in permanenza un Collega nella sua qualità di Delegato della Cassa di Previdenza di categoria, il cui compito è proprio quello di fornire ogni informazione agli iscritti in tema di diritti ed obblighi previdenziali.
Ove le informazioni diffuse dal Consulente - confrontate con quelle attinte presso l’Ordine Professionale - siano risultate inattendibili, il Cliente non può non dedurre che esse siano state consapevolmente alterate al fine di dimostrare che - essendo le coperture previdenziali risultate dal calcolo gravemente insufficienti - è conseguenziale il ricorso ad un adeguato intervento finanziario ed assicurativo (polizze e/o fondi comuni) per colmare il gap tra risorse necessarie e risorse disponibili ad un dato momento.
Da qui a concludere che l’etica professionale è andata a farsi benedire e che il comportamento del Consulente è lontano dalla correttezza un po’ di anni luce, ci vuol poco e costui ci rimette la faccia e spesso anche l’affare.
Nei casi più gravi, il potenziale Cliente denuncia l’accaduto al proprio Ordine Professionale che - come è capitato- ne riferisce alla Casa Mandante del Promotore diffidandola e minacciando esposti alla Consob..
Un vero pasticcio, che le Reti di Vendita devono cercare ad ogni costo di evitare attraverso un serio e costante controllo della affidabilità degli strumenti di lavoro forniti al Promotore Finanziario, puntando sulla tempestività dell’aggiornamento normativo e la assoluta serietà professionale di coloro che sono preposti alla Formazione ed al Marketing delle Società Mandanti. .
Senza esagerare, ritengo che un Consulente serio ed onesto debba rifiutarsi di utilizzare strumenti di lavoro palesemente non affidabili, avocando a sé la libertà di trattare la questione “previdenza” in modo autonomo, se del caso con il rivolgersi ad Esperti che siano in condizioni di fornire un aiuto concreto e veritiero (1) alla soluzione del problema del potenziale Cliente. Quest’ultimo capirà e …pagherà volentieri gli eventuali oneri connessi. E qui il cerchio si chiude perchè si configura un tipico esempio di Consulenza Finanziaria indipendente.(a.d.)


(1) per saperne di più, vai al riquadro a destra “Relazioni / Perizie di consulenza”

10.14.07

La trattativa previdenzializzata: il Cliente ed il problema della sua pensione

Pubblicato su Istruzioni utilizzo prodotti, Notizie Utili, Prodotti, Relazioni di Consulenza Previdenziale a 11:28 am di Domenico Attardi

Si verifica sempre più di frequente - nel corso della trattativa - che il potenziale Cliente rappresenti al Consulente Finanziario una propria complessa problematica pensionistica, in drammatica attesa di essere risolta, e che non può essere ignorata nelle operazioni che portano alla proposta di costruzione di un sistema parallelo di previdenza privata, che sarà avanzata nel corso della trattativa, e che deve essere condivisa ed accettata dal cliente .Per gli argomenti, si tratta quasi sempre del servizio militare da accreditare, del riscatto della laurea, della totalizzazione dei diversi spezzoni di contribuzione, della precisazione del momento dell’esercizio del diritto a pensione (ovvero della decorrenza del trattamento spettante) e, naturalmente, di avere sufficienti ed affidabili indicazioni sulla entità della copertura pensionistica attesa (calcolata in via di ipotesi sulla base della vigente normativa)

Nella stragrande maggioranza dei casi, il Promotore Finanziario “non raccoglie” essenzialmente per tre motivi :

a)è privo di una formazione “previdenziale” : (non sa chi sono Amato,Dini,Prodi e Maroni ovvero i “Padri” delle riforme del 1992,del 1995, del 1997 e del 2004 e non fa differenza tra una pensione d’anzianità e quella di vecchiaia)
b)fa a meno di usare gli strumenti di lavoro specifici in dotazione (leggasi “sistema di calcolo rapido delle pensioni”) perché spesso non sono aggiornati e quindi non affidabili
c)non dispone di un Esperto dietro le quinte cui chiedere eventualmente aiuto ed assistenza. .

C’è anche chi considera la materia esorbitante dai tradizionali settori di competenza professionale e culturale (assicurativo,finanziario,marketing, ed altro), e c’è chi teme in ogni caso di imbarcarsi in un mare pieno di insidie che non conosce.

Quindi “non se ne fa niente”. Ci si limita a “glissare” con il risultato che le proposte rimangono gravemente lacunose e quindi dannose agli interessi del Cliente in quanto non si tiene conto della certezza e della entità delle coperture pensionistiche pubbliche che sono parte delle garanzie di serenità e sufficienza del futuro di questi.

Per converso, Il Promotore che sia anche un vero “consulente previdenziale” consegue immediatamente questi vantaggi:

a)sa trasformare la “questione previdenza” in una ulteriore opportunità di lavoro
b)la sua complessiva “proposta di piano” possiede un valore aggiunto che è direttamente proporzionale alla eccezionalità della soluzione del problema che viene fornita al Cliente (mancano totalmente Esperti a portata di mano)
a)si differenzia professionalmente da tutti gli altri competitors “tutti eguali” perché non in grado di giocare su un campo riservato a pochi privilegiati
b)ottiene la irreversibile fidelizzazione del Cliente che non esiterà a indirizzare a questo Professionista “tutto speciale” i Colleghi del suo ambiente di lavoro (probabilmente nelle peste “previdenziali” come lui) ed i suoi familiari (coniuge,figli,ecc.) per analoghi interventi
c)con la moltiplicazione delle opportunità di lavoro indotte, risolverà in parte le difficoltà produttive che affliggono quasi tutti gli Operatori del settore, specie nel ramo vita .

Che fare,allora.

La risposta è pronta e semplice: il Consulente raccolga tutti i dati del problema (documenti) e si rivolga all’Esperto che esamina la problematica evidenziata dal Cliente e fornisce le risposte attese, con le indicazioni degli interventi eventuali da compiere, attraverso un documento apposito denominato “relazione di consulenza previdenziale”.

Questo documento sarà consegnato al Cliente nel successivo incontro, sarà oggetto di una comune valutazione degli elementi più importanti e costituirà una delle gambe del tavolo su cui costruire quel “sistema parallelo di previdenza privata” che è il fine dell’incontro Consulente/Cliente.

Le statistiche da me elaborate in 15 anni di “milizia attiva” (1988-2002) sulla scorta di indicazioni specifiche documentatamente fornite da Promotori che hanno sperimentato quanto sopra, parlano del 95% di trattative con esito positivo laddove il Cliente sia stato “assistito” da questa operazione di consulenza specializzata.

Per ulteriori informazioni circa i costi,i tempi e le modalità di richiesta di tale prestazione, si rimanda al riquadro concernente le “relazioni di consulenza previdenziale” qui a lato.

L’estratto conto assicurativo INPS: se lo conosci, lo usi (bene)

Pubblicato su Campagna Controllo e Prevenzione Diritti Previdenziali, Notizie Utili, Osservatorio previdenziale a 11:25 am di Domenico Attardi

Premesso che l’estratto conto assicurativo fornisce una vera e propria fotografia della vita contributiva di ogni lavoratore, e che è indispensabile per conoscere la propria posizione assicurativa e fare delle valutazioni sulle decisioni da prendere anche in termini di previdenza integrativa, si ritiene utile far seguire un breve elenco delle cose da sapere, delle cose da fare e degli obiettivi che si possono conseguire da una corretto utilizzo di questo importante documento:

1) lo si può ottenere anche via internet (www.inps.it), oppure richiedendolo di persona ad uno Sportello della Sede INPS competente per territorio (quella più vicina alla propria abitazione) oppure ancora attraverso le apposite “macchinette automatiche” normalmente collocate presso la Sede INPS, inserendo il tesserino fiscale color verde ove è riportato il proprio codice fiscale
2) controllare innanzi tutto che i propri dati anagrafici e quelli del numero del codice fiscale siano esatti : in presenza di più codici fiscali o di più posizioni assicurative l’interessato dovrà chiederne la riunificazione con apposita distinta domanda.
3) redigere un pro-memoria accurato della propria vita lavorativa e confrontarlo con quanto riportato dall’estratto conto INPS, in riferimento a tre elementi di fondamentale importanza :
a) i periodi di tempo in anni, mesi e settimane in cui è stata versata contribuzione obbligatoria e quelli relativi alla contribuzione “diversa” dalla obbligatoria (figurativa per servizio militare, per disoccupazione, per cassa integrazione, per riscatto laurea,ecc.)
b) eventuali “buchi” contributivi (sempre che non si tratti di periodi di inoccupazione) ai fini degli interventi di recupero contributivo da programmare
c) la entità delle retribuzioni lorde percepite ( o dei redditi lordi imponibili lordi, nel caso di lavoratore autonomo) almeno degli ultimi 10/15 anni, esaminando in proposito le proprie dichiarazioni fiscali (cud)

4) fare un elenco delle omissioni, delle manchevolezze, delle inesattezze, degli errori, delle lacune risultanti   dal confronto tra i documenti suddetti , e predisporre la relativa documentazione giustificativa e di sostegno. Segnalare per iscritto tutto quanto di inesatto ed errato sia stato rilevato, richiedendo con apposita domanda - da rivolgere al Reparto Contributi della Sede INPS competente per territorio- ed indirette)  la “regolarizzazione della propria posizione assicurativa” e quindi la riemissione di un “nuovo e più aggiornato” estratto conto contributivo.

5) ove siano stati rilevati “buchi contributivi” ingiustificati - semprechè non si tratti di periodi di inoccupazione lavorativa - controllare se essi sono collocati o meno in un ambito temporale di 10 anni andando a ritroso dal momento in cui il soggetto ha rilevato la omissione stessa. Ciò per verificare se per gli stessi sia scattata o meno la prescrizione decennale che non consente all’INPS alcun intervento di recupero contributivo in sede amministrativa.

In tema di prescrizione, si rammenta che per l’art. 2935 del Codice Civile essa comincia a decorrere dal giorno in cui il diritto può essere fatto valere e cioè dalla scadenza del termine fissato per il versamento della contribuzione dovuta. Per l’art. 3 comma 9 della legge 335/95 (riforma Dini) a partire dal 1° gennaio 1996 il termine di 10 anni di prescrizione per le contribuzioni dovute al FPLD e le altre Gestioni Speciali INPS viene ridotto a 5 anni, salvo i casi in cui sia il lavoratore (od i suoi superstiti) a denunciare il fatto all’INPS ( in tale ipotesi la prescrizione resta decennale).

Ove la prescrizione non sia scattata (ovvero, ove non siano ancora trascorsi 10 anni da quando la contribuzione mancante doveva essere versata), l’interessato può rivolgersi al Reparto Vigilanza dell’INPS od alla Direzione Provinciale del Lavoro (ex Ispettorato Provinciale del Lavoro) per la denuncia della eventuale omissione contributiva, naturalmente documentando l’intercorso rapporto di lavoro in ogni modo (fotocopia del libretto di lavoro,fogli paga e retributivi,e quant’altro).

Scattata invece la prescrizione che impedisce l’ effettuazione di qualsivoglia intervento di recupero a livello amministrativo da parte dei due Enti sopraspecificati, l’interessato ha dalla sua la possibilità di richiedere all’INPS (documentando esaurientemente l’intercorso rapporto di lavoro) di potersi sostituire all’inadempiente datore di lavoro, versando personalmente cioè la contribuzione omessa, di cui si accolla ogni onere. Il riferimento legislativo da invocare è l’art. 13 della legge 1338/1962. La entità dell’onere da sostenere (che pertanto può assumere valori a volte assai rilevanti) varia in funzione di numerosi parametri tra i quali ricordiamo la età anagrafica del soggetto, la entità della contribuzione maturata, quella della contribuzione da recuperare, ed il livello medio delle retribuzioni pensionabili degli ultimi 10 anni (che salgono a 15 per i redditi dei lavoratori autonomi).

6) ove il soggetto abbia prestato servizio militare e tale circostanza non risulti riportata sull’estratto conto assicurativo, è il caso di provvedere con tutta urgenza a richiederne l’accredito (gratuito) alla propria posizione assicurativa e quindi la registrazione sull’estratto conto assicurativo. E’ sufficiente allegare alla relativa domanda in carta semplice - da indirizzare alla Sede INPS competente per territorio - il foglio matricolare (o lo stato di servizio per gli Ufficiali) rilasciato dal Distretto Militare di appartenenza


7) Ove il soggetto sia titolare di una o più posizioni assicurative (presso l’INPS o l’INPDAI, o l’INPDAP, o una delle Casse di Previdenza dei Liberi Professionisti, ecc.) ,è sempre assai opportuno e sicuramente estremamente utile avvalersi della consulenza di un Esperto per conoscere :

a)  la decorrenza (giorno,mese ed anno) della liquidazione del primo trattamento pensionistico possibile

b) la entità del maturato pensionistico alla data del 31 dicembre 2007

c) la entità della pensione di invalidità determinata ipotizzando che la relativa domanda sia presentata al momento

d) l’importo della pensione di anzianità attesa, ipotizzando parametri di dinamica salariale, di PIL e di inflazione discrezionalmente inseriti

e) l’importo della pensione di vecchiaia attesa, ipotizzando parametri di dinamica salariale, di PIL e di inflazione discrezionalmente inseriti

Costui provvederà a redigere una apposita “relazione di consulenza” altamente professionale che riporterà nel dettaglio entità, decorrenza e natura delle prestazioni maturate ed attese. Difatti, la molteplicità della normativa sottesa dalla appartenenza a due o più gestioni previdenziali postula un intervento specifico ed un esame approfondito della complessa situazione di grado più elevato, che non può essere soddisfatto e riassunto da eventuali check up automatizzati a disposizione della utenza generalizzata presso l’INPS.

8) Ove l’interessato - che sia titolare di una o più posizioni assicurative presso l’INPS - intenda programmare un intervento di riscatto del proprio periodo di laurea, desideri conoscerne gli oneri, precisarne gli eventuali vantaggi (in termini di anticipazione del diritto al trattamento pensionistico di anzianità e di incremento dell’importo della spettante pensione) e conoscerne gli svantaggi eventuali (inutilità della operazione ai fini della anticipazione del diritto a pensione, eccessiva onerosità della operazione,ecc.), dovrà sempre rivolgersi d un Esperto che provvederà a fornire in merito tutte le risposte del caso, attraverso una apposita “relazione di consulenza” altamente professionale.

9) Ove l’interessato sia titolare di una o più posizioni assicurative presso l’INPS (nella qualità di lavoratore dipendente del settore privato, o avendo lavorato come artigiano o commerciante), o presso l’ INPDAP (per aver svolto attività lavorativa come dipendente civile o militare dello Stato facente capo ad una qualsiasi amministrazione pubblica o ad una qualsiasi amministrazione di ente locale), ed avverta la esigenza di sottoporre ad un esame globale la propria situazione di pluri-tipologia contributiva alla luce della normativa sulla ricongiunzione e - soprattutto - su quella della totalizzazione contributiva che proprio in questi giorni sta per essere radicalmente riformata con benefici effetti nei confronti di milioni di lavoratori privati,pubblici e liberi professionisti, questi dovrà sempre rivolgersi ad Esperto che provvederà a fornire in merito tutte le risposte del caso, attraverso una apposita “relazione di consulenza” altamente professionale.

10) si conclude con la considerazione che la disponibilità dell’estratto conto è il primo passo verso la conoscenza dei propri diritti in questa delicatissima materia, rimasta per troppo tempo monopolio di pochi e gelosi esperti : il maggior grado di consapevolezza è propedeutico all’ accrescimento della capacità di saper difendere diritti e interessi connessi, ed alla capacità di una più realistica definizione della entità della copertura pensionistica -privata o pubblica - nel rispetto più rigoroso della normativa vigente, costruendo se del caso un sistema parallelo di coperture previdenziali integrative finalizzate alla eliminazione di tutto ciò che può attentare alla serenità,alla sufficienza ed alla certezza del nostro domani.

Ove la problematica previdenziale risulti abbastanza complessa da richiedere l’intervento di un Esperto per la sua soluzione, si rammenta che uno dei Servizi pubblicizzati attraverso questo blog è proprio quello relativo alla soluzione della problematica previdenziale che viene fornita attraverso un approfondito esame di ogni aspetto della questione, espressa formalmente in una relazione di consulenza previdenziale altamente specializzata. Si rimanda quindi all’apposito riquadro visualizzato a destra del presente blog per tutte le informazioni relative ai costi, ai tempi ed alle modalità di richiesta di tale servizio.


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